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Come recuperare i punti

 

I corsi di recupero punti sulla patente di guida sono di due tipi:

  • per i titolari di patente di guida delle categorie A, A1, B, B+E;

  • per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E.

 

I corsi di cui al punto 1 consentono il recupero di 6 punti ed hanno la durata di 12 ore. Devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive.

 

I corsi di cui al punto 2 consentono di recuperare nove punti ed hanno durata di 18 ore da svolgersi in un periodo di massimo quattro settimane consecutive. Per entrambi i corsi ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere, non possono partecipare più di venticinque partecipanti e devono essere tenuti in locali autorizzati, con insegnante abilitato. Non sono ammessi corsi on-line o in videoconferenza. Di seguito viene riportato uno schema semplificativo

Tipo di corso di recupero dei punti della patente di guida: Titolari di patente di guida delle categorie A,B,B+E

Punti recuperabili: 6 punti

Durata del corso:12 ore entro due settimane consecutive

Durata massima del corso: 2 ore giornaliere

Assenze massime consentite: 4 ore

NB.Le ore di assenza possono essere recuperate a pagamento a seguire nel corso stesso. In caso di maggiori assenze il corso va ripetuto

Tipo di corso di recupero dei punti della patente di guida: Titolari di patente di guida delle categorie C,C+E,D,D+E

Punti recuperabili: 9 punti

Durata del corso:18 ore entro due settimane consecutive

Durata massima del corso: 2 ore giornaliere

Assenze massime consentite: 6 ore

NB.Le ore di assenza possono essere recuperate a pagamento a seguire nel corso stesso. In caso di maggiori assenze il corso va ripetuto

I corsi hanno un programma differenziato a seconda del recupero di sei o nove punti. In dettaglio le materie costituenti i corsi di recupero punti della patente di guida sono inserite nella tabella riportata di seguito:

Programma dei corsi per il recupero di 6 punti: per i titolari di patente di guida delle categorie A, B, B+E

  1. segnaletica stradale (1 ora);

  2. norme di comportamento sulla strada (4 ore);

  3. cause degli incidenti stradali (2 ore);

  4. stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);

  5. nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);

  6. disposizioni sanzionatorie (1 ora);

  7. elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).

Programma dei corsi per il recupero di 9 punti: per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E

  1. segnaletica stradale (1 ora);

  2. norme di comportamento sulla strada (4 ore);

  3. cause degli incidenti stradali (2 ore);

  4. stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);

  5. nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (t ora);

  6. disposizioni sanzionatorie (2 ore);

  7. responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);

  8. responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore);

  9. elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore)

Ai corsi chi si può iscrivere ?

Ai corsi di recupero punti della patente di guida potranno essere iscritti solo i conducenti che abbiano già ricevuto la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio.
La frequenza di un corso per il recupero punti sulla patente di guida non consente la contemporanea partecipazione ad altri e per ogni comunicazione di decurtazione è possibile frequentare un solo corso.
Al termine del corso, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato, sottoscritto dal responsabile del corso e dal titolare di patente di guida interessato, in duplice copia:

  • una è consegnata all'interessato;

  • l'altra è inviata, entro tre giorni, all'ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri, competente per territorio, per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

I punti conseguiti con la frequenza del corso vengono annotati presso il CED del Dipartimento trasporti terrestri al momento del ricevimento dell'attestazione di frequenza. Detto ufficio provvederà al reintegro del punteggio a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione. Una particolare situazione può verificarsi allorché, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza, il CED riceva la comunicazione di perdita totale del punteggio. In tal caso il titolare di patente non potrà godere del beneficio del corso stesso con la riacquisizione di sei o nove punti, ma dovrà sottoporsi ad esame di revisione della patente a seguito della perdita totale del punteggio prevalente sull'esame di riparazione.

È possibile verificare la propria situazione del punteggio della patente di guida in due modi:

  • telefonicamente al numero 848/782782 (verrà richiesto il numero di patente);

  • via internet sul sito www.ilportaledellautomobilista.it (è necessaria la registrazione)

CQC-KB: decurtazione del punteggio sulla Carta di Qualificazione del Conducente

Dal 5 aprile 2008 si applica anche alla Carta di Qualificazione del Conducente (di seguito denominata CQC) e al Certificato di Abilitazione Professionale (di seguito denominato CAP) di tipo KB, la disciplina della patente a punti (art. 126 bis del Codice della Strada). Alla CQC (carta di qualificazione del conducente) vengono attribuiti in totale 20 punti, non cumulabili con quelli che si hanno sulla patente di guida, né cumulabili se uno è titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di persone sia per il trasporto cose, o di CAP di tipo KB. Il punteggio iniziale è, pertanto, di 20 punti complessivi a prescindere dal numero di abilitazioni professionali possedute.

Circostanze nelle quali si applica la decurtazione del punteggio sulla CQC

Il punteggio della CQC (carta di qualificazione del conducente) o del KB subisce decurtazioni quando il conducente commette violazioni al Codice della strada mentre è alla guida di un veicolo:

  1. per il quale è richiesta la titolarità della patente di guida C, CE, D, DE unitamente alla CQC (carta di qualificazione del conducente);

  2. per il quale è richiesta l’abilitazione professionale del tipo KB;

  3. nell’esercizio di una attività professionale di autotrasporto di persone e cose.

Quando le violazioni, avvenute nelle circostanze sopradescritte,  sono commesse da conducenti che abbiano conseguito la patente di guida da meno di tre anni, si raddoppia il punteggio da decurtare sulla CQC o il KB, a prescindere dal tempo che sia trascorso dal loro rilascio; i tre anni di titolarità si computano dalla data di conseguimento della patente di guida.

Quando non si applica la disciplina della decurtazione del punteggio sulla CQC (carta di qualificazione del conducente) o sul CAP di tipo KB

La disciplina della decurtazione del punteggio sulla CQC (carta di qualificazione del conducente) o sul CAP non si applica quando la violazione sia stata commessa:

  1. alla guida di un veicolo per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C, CE, D, DE ma tale veicolo sia utilizzato per fini privati o non professionali e commerciali (ad es. utilizzato temporaneamente o immatricolato da enti senza scopo di lucro, scuole, ecc.);

  2. alla guida di un veicolo immatricolato come taxi e come noleggio con conducente, se il proprietario lo stava utilizzando per fini personali;

  3. alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categorie C, CE, D DE, ma siano esenti dall’obbligo della carta di qualificazione del conducente;

  4. alla guida di veicoli muniti di licenza in conto proprio o comunque immatricolati e utilizzati per conto proprio.

In tutti questi casi anche se il conducente è titolare di Carta di Qualificazione del Conducente o di CAP di tipo KB la decurtazione di punti si applica soltanto alla patente di guida posseduta.  La perdita di punti sulla patente di guida non ha alcun effetto sulla dotazione dei punti della CQC, così come il sistema di recupero del punteggio è del tutto separato, tra i due documenti di guida.

Ne deriva che i punti sono decurtati:

  • sulla CQC (carta di qualificazione del conducente) degli autotrasportatori di cose e dei conducenti di autobus quando la contestazione di violazione avviene mentre sono alla guida di veicoli professionali;

  • sul CAP tipo KB dei conducenti di taxi e di autovetture adibite a noleggio con conducente quando la contestazione di violazione avviene mentre stanno svolgendo il servizio di trasporto per conto terzi, per cui i veicoli sono stati immatricolati.

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